Legge di Stabilità  2016

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Le principali novità di interesse al settore previste dal Decreto Stabilità 2016

1) IMU/TASI
Eliminazione della TASI per le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“lusso”).

Per i fabbricati costruiti dall’impresa ed ancora invenduti, la TASI viene fissata allo 0,1% - i Comuni potranno azzerarla, ovvero aumentarla fino allo 0,25%.

Nelle case destinate ad abitazione principale (con la solita esclusione di quelle “di lusso”), viene cancellata la previsione per cui l’affittuario doveva farsi carico di una quota TASI.

Novità anche gli immobili concessi in comodato, nel qual caso la base imponibile IMU/TASI viene dimezzata se il comodatario è parente in linea retta entro il primo grado del comodante ed utilizza la casa come abitazione principale.

2) Detrazioni IRPEF/IRES
Confermata l’attesa proroga della detrazione IRPEF del 50% relativamente alle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio con il limite massimo di spesa detraibile sempre pari a 96.000,00 euro. Stessa sorte per quanto concerne gli immobili soggetti a ristrutturazione e/o restauro conservativo.

La detrazione IRPEF/IRES è invece del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e/o parti comuni di condomini. In quest’ultimo caso, qualora il soggetto beneficiario si trovasse in regime di “no tax” e quindi non fosse soggetto al pagamento dell’IRPEF, potrà cedere la detrazione al fornitore dell’opera.

Prevista altresì la detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali.

Infine, quanto al tema della “prima casa”, si prevede che l’imposta di registro del 2% o dell’IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso si applichi anche qualora l’acquirente sia già titolare di un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, purché tale immobile venga alienato entro un anno dalla data del nuovo rogito. In caso di mancata alienazione dell’immobile precedente entro l’anno, si avrà la decadenza dell’agevolazione sul nuovo acquisto.

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