Superbonus 110% sui tetti, anche se il sottotetto non è riscaldato!

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In seguito alla legge di bilancio del 2021 si è resa disponibile la possibilità di chiedere e ottenere le agevolazioni al 110%, con il Superbonus applicabile anche se il tetto si trova sopra al vano non riscaldato!

 

Fino a poco tempo fa uno dei requisiti necessari ad accedere alle agevolazioni al 110% era che il tetto dovesse essere un elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’ambiente esterno. Con le nuove disposizioni, invece, il concetto di superficie disperdente al solo sottotetto esistente non è più una variabile condizionante per cui è possibile far rientrare gli interventi di coibentazione del tetto a pieno titolo nelle agevolazioni fiscali. 

 

I tetti vengono così inclusi nel totale della superficie, ovvero nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. L’unica condizione imposta è che non si tratti di una comune “intercapedine”. 

 

Il Superbonus 110%, cioè l’agevolazione prevista per la riqualificazione del patrimonio edilizio tiene in considerazione anche gli interventi di rifacimento del tetto e con la legge di bilancio 2021 sono state introdotte diverse importanti novità che hanno contribuito a superare alcuni limiti relativi al rifacimento del proprio tetto.  

 

Quali sono le nuove condizioni per accedere al Superbonus 110% per il rifacimento del tetto?

 

Nella prima legge di bilancio 2021 le condizioni affinché la coibentazione del tetto fosse ammessa tra gli interventi rientranti nel Superbonus al 110% erano:

 

 

  • il tetto come elemento di separazione tra il volume riscaldato e quello esterno,
  • l’insieme degli interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco dovevano incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente 
  • gli interventi portavano al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio

 

Di conseguenza, in presenza di sottotetti non riscaldati il bonus non era applicabile. Ora, invece, tutti gli interventi per coibentare il tetto rientrano a pieno titolo nel Superbonus 110%, senza limitazioni relative al concetto di superficie disperdente del solo locale sottotetto eventualmente esistente. 

 

Con questo nuovo intervento è possibile beneficiare del 110% anche a fronte di una spesa più sostanziosa. I tetti sono dunque effettivamente inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. L’unica vera dirimente è che non si tratti di una banale “intercapedine”.

 

Inoltre, va precisato che,  fra gli edifici che hanno accesso alle detrazioni sono compresi anche quelli privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

 

E.Comotti è un’impresa presente sul territorio da 90 anni ed è impegnata della progettazione, realizzazione e posa in opera di qualsiasi tipologia di struttura in legno, con particolare riferimento alle coperture in legno.  La nostra azienda, inoltre, fornisce anche pacchetti completi che prevedono l’attività di isolamento, di eventuale lattoneria, la posa del manto di copertura e la linea vita. 

 

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